SOMMARIO: Nozione – Importi degli assegni – Accompagnatori militari – Assegno integratore – Indennità speciale annua – Provvidenze in favore dei paraplegici.
Nozione
In analogia alla pensionistica di guerra anche la normativa privilegiata prevede la categoria dei “grandi invalidi” ai fini della concessione di specifiche provvidenze. In particolare l’art. 7 della legge 26 gennaio 1980,n.9 chiarisce come ai titolari di pensione privilegiata per lesioni o infermità ascritte alla 1^ categoria è attribuita la qualifica di grandi invalidi per servizio, mentre in seguito, l’art.38 comma 5 della legge 448/98, ha previsto che i grandi invalidi di guerra ed equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi della legge 104/92 e non sono soggetti agli accertamenti sanitari previsti dalla stessa legge.
La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
La casistica della “superinvalidità” comprende 32 ipotesi normative, decrescenti per gravità, (massimo lettera A minimo H) a carattere tassativo elencate nella tabella annessa alla legge 656/86 che rende impossibile includere nelle categorie suddette delle infermità affini, eccezion fatta per i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi.
In presenza, quindi, di menomazioni particolarmente gravi tali da incidere anche sulla totale autonomia di relazione del soggetto, ai soggetti affetti da una delle infermità contemplate compete, quindi, un assegno di superinvalidità e un’indennità d’assistenza e accompagnamento d’importo diverso secondo la lettera d’iscrizione.
Per entrambi gli assegni, esenti da IRPEF (art. 34 DPR 601/1973) non è prevista la reversibilità, nella logica del legislatore di beneficiare non tanto il grande invalido, quanto di riconoscere un emolumento a chi si dedica ad assisterlo
Le indennità sono corrisposte anche quando l’invalido è ricoverato in ospedale o in altri luoghi di cura, mentre quando questi è ammesso in istituti rieducativi o assistenziali gli importi degli assegni sono devoluti per quattro quinti all’Istituto e per il rimanente quinto all’invalido (art.3 legge 656/86)
Importi degli assegni
Gli importi mensili di detti assegni, legati alle variazioni percentuali degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, di cui all’art. 9 della legge 160/75, risultano alla data del 1 gennaio 2015
Assegno di superinvalidità
Lettera A 1.858,18
Lettera A/bis 1.672,34
Lettera B 1.486,49
Lettera C 1.300,64
Lettera D 1.114,89
Lettera E 929,04
Lettera F 743,19
Lettera G 557,45
Lettera H 371,60
Ass. integ. di 1 cat. 185,80
Indennità di assistenza ed accompagnamento
Lettera A 880,62
Lettera A/bis 768,25
Lettera B 678,81
Lettera C 596,25
Lettera D 504,52
Lettera E 417,38
Lettera F 327,94
Lettera G 240,79
Lettera H 158,24
L’art. 3 comma 2 della legge n.13/1987 attribuisce, infine, un’indennità di assistenza e di accompagnamento aggiuntiva agli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata dalla perdita dei due arti inferiori o superiori e agli invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci.
Nel caso in cui con un’invalidità ascritta alla prima categoria (o una superinvalidità ascrivibile ad una delle lettere della tab. E), coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità non reversibile (come da successiva tabella) che si aggiunge a quello di superinvalidità, purché si tratti d’invalidità diverse da quelle che hanno dato titolo all’assegno di superinvalidità (art. 4 legge 111/84)
Assegno per cumulo di infermità (tabella F)
Per due superinv lettera A- A/bis 2.464,99
Per due superinv una lettera A – A/bis e altra lettera C,D,E 1.877,35
Per due superinv una lettera B e altra lettera C,D,E 1.032,66
Per due superinv tab. E 775,54
Per una seconda invalidità della 1^ categoria 587,73
Per una seconda invalidità della 2^ categoria 529,09
Per una seconda invalidità della 3^ categoria 470,10
Per una seconda invalidità della 4^ categoria 411,45
Per una seconda invalidità della 5^ categoria 352,72
Per una seconda invalidità della 6^ categoria 293,81
Per una seconda invalidità della 7^ categoria 234,99
Per una seconda invalidità della 8^ categoria 176,36
Accompagnatori militari
Ai sensi della legge 288/2002, come modificata e integrata dalla legge 7 febbraio 2006, n. 44 e sue successive integrazioni, i grandi invalidi per servizio di 1^ categoria, di cui alla legge n.111/84, affetti da una delle patologie indicate nella tabella E, lettera A numeri 1,2,3 e 4 secondo comma, A/bis), B n.1); C); D); ed E n.1 possono ottenere a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore del servizio civile.
Qualora l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (v. san Martino della Battaglia n. 6 – 00185 Roma) non sia in grado di procedere all’assegnazione di un giovane volontario, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A e A/bis compete in sostituzione e, nei limiti delle risorse disponibili, un assegno mensile, esente da imposte, d’euro 900,00 per dodici mensilità.
Per i soggetti con infermità di cui alle lettere B n.1, C), D), e E n.1 tale assegno è corrisposto nella misura ridotta del 50%.
Le istruzioni, i requisiti e il modulo per la richiesta dell’assegno sono stabiliti ogni anno con un apposito decreto del Ministro della Difesa, adottato di concerto con quello dell’Economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
La domanda, quindi, per ottenere l’assegno sostitutivo deve essere inviata ogni anno, entro il termine previsto nel rispettivo dal decreto al Ministero dell’economia e delle finanze, presso l’Ufficio 7 della Direzione centrale dei Servizi del tesoro – v. Casilina 3 – Roma che provvede all’emissione delle autorizzazioni di pagamento secondo l’ordine di priorità previsto dalla normativa e nei limiti consentiti dai fondi stanziati per ciascun anno. La liquidazione dell’assegno è fatta attraverso le amministrazioni e gli enti cui è affidato il pagamento del trattamento pensionistico principale.
Assegno integratore
E’ stato ripristinato con circolare 5 dicembre n.465/92 del Ministero del tesoro, a favore dei grandi invalidi per servizio per la moglie e i figli a carico compresi quelli che abbiano superato la minore età, purché inabili a qualsiasi proficuo lavoro e conviventi con l’invalido. A fronte dell’art. 6 della legge 656/86 l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro deve essere effettivamente accertata dagli organi sanitari, da cui l’abrogazione delle norme che considerano la stessa presunta al compimento del 65 anno di età.
L’aumento d’integrazione compete, inoltre, per i figli (conviventi) maggiorenni iscritti a università o istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi ma non oltre il 26 anno d’età.
Dal 1 gennaio 1988, gli interessati possono presentare domanda alle Direzioni provinciali dell’INPS o delle Ragionerie territoriali dello Stato per la concessione di detta integrazione, per un importo annuo:
per il coniuge convivente euro 74,37
per ogni figlio minorenne euro 74,37
L’assegno integratore non è cumulabile con l’eventuale godimento dell’assegno per il nucleo familiare. Se entrambi i genitori sono titolari di pensione di 1 categoria, l’aumento d’integrazione è concesso a uno solo di essi.
Indennità speciale annua
Regolata dall’art. 111 del DPR n.1092/73, compete agli invalidi di 1^ categoria che dimostrano, al 1 dicembre d’ogni anno, di non aver svolto un’attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di terzi, ed è corrisposta, a domanda nella misura pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento, compresi gli assegni accessori e l’importo della 13^ mensilità non considerando l’indennità integrativa speciale (IIS), qualora la stessa è corrisposta a parte e non inglobata nella base pensionabile.
Per gli invalidi ascritti alle categorie dalla 2^ alla 8^ il beneficio è concesso purché gli interessati, oltre a non svolgere attività lavorativa, non siano possessori di redditi assoggettati ad imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare superiore, per il 2012, ad euro 15.728,33 per il 2013, ad euro 16.057,05 per il 2014, ad euro 16.370,16 per il 2015, giusto quanto previsto dall’art. 70 del DPR 915/78 e dell’adeguamento automatico di cui alla legge n. 342/89.
Provvidenze in favore dei paraplegici
La legge 11 febbraio 1980, n. 19 ha previsto in favore dei mutilati e invalidi per servizio, con invalidità contemplate nella tabella E, lettere A n.2 e A/bis n.3 ( ora A n.3), la concessione di un’indennità, per una volta tanto, nelle seguenti misure:
lettera A n. 2 euro 20.658,27
lettera A n. 3 euro 12.911,42
Detti importi sono esenti da imposizione fiscale, giusto quanto specificato dall’INPDAP – Direzione centrale previdenza – con nota operativa n. 36 del 9 luglio 2010
Per il personale militare di leva, la predetta indennità è aumentata dell’importo corrispondente all’equo indennizzo stabilito dalla legge n. 1094/70 e successive modificazioni, per i militari di truppa.
E’ inoltre concessa per le particolari cure fisioterapiche e per la corrente dotazione d’attrezzature tecniche, un’ulteriore indennità speciale mensile, rispettivamente d’euro 129,11 e 51,65